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		<title><![CDATA[Registrazione del contratto di locazione ecco quello che bisogna sapere]]></title>
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		<description><![CDATA[Registrazione del contratto di locazione presso Agenzia delle Entrate: quali sono le procedure e le tempistiche da rispettare.]]></description>
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			<title><![CDATA[Guida alle Agevolazioni Prima Casa: requisiti e vantaggi per risparmiare sull'acquisto]]></title>
			<author><![CDATA[Passionecasa immobiliare]]></author>
			<category domain="http://passionecasa.net/blog/index.php?category=Norme"><![CDATA[Norme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div>Comprare la prima casa è uno dei passi più importanti della vita, ma è anche un’operazione che comporta diverse spese fisse. <span class="ff1">Fortunatamente, lo Stato mette a disposizione importanti </span><b data-path-to-node="3" data-index-in-node="182"><span class="ff1">agevolazioni fiscali</span></b><span class="ff1"> pensate per alleggerire il carico delle imposte al momento del rogito.</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="1"><!----></sup> &nbsp;<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div><div><span class="ff1">Scopriamo insieme in cosa consistono questi vantaggi e quali requisiti fondamentali devi possedere per poterne usufruire.</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="2"><!----></sup> &nbsp;<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div><div>Quali sono i vantaggi fiscali?</div><div><span class="ff1">Il risparmio economico varia a seconda che tu stia acquistando l'immobile da un privato o direttamente dall'impresa costruttrice:</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="3"><!----></sup> &nbsp;<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div><div><span class="ff1">Se acquisti da un PRIVATO (o impresa esente IVA):</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="4"><!----></sup></div><ul data-path-to-node="9"><li><div><b data-path-to-node="9,0,0" data-index-in-node="0"><span class="ff1">Imposta di registro:</span></b><span class="ff1"> scende al </span><b data-path-to-node="9,0,0" data-index-in-node="31"><span class="ff1">2%</span></b><span class="ff1"> (anziché l'aliquota ordinaria del 9%) calcolata sul valore catastale dell'immobile.</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="5"><!----></sup><span class="ff1"> &nbsp;</span><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div></li><li><div><b data-path-to-node="9,1,0" data-index-in-node="0"><span class="ff1">Imposta ipotecaria e catastale:</span></b><span class="ff1"> si pagano in misura fissa, pari a </span><b data-path-to-node="9,1,0" data-index-in-node="66"><span class="ff1">50€ ciascuna</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="6"><!----></sup></b><span class="ff1">. &nbsp;</span><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div></li></ul><div><span class="ff1">Se acquisti da un'IMPRESA COSTRUTTRICE (soggetta a IVA):</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="7"><!----></sup></div><ul data-path-to-node="11"><li><div><b data-path-to-node="11,0,0" data-index-in-node="0"><span class="ff1">IVA ridotta:</span></b><span class="ff1"> scende al </span><b data-path-to-node="11,0,0" data-index-in-node="23"><span class="ff1">4%</span></b><span class="ff1"> (anziché l'aliquota standard del 10%).</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="8"><!----></sup><span class="ff1"> &nbsp;</span><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div></li><li><div><b data-path-to-node="11,1,0" data-index-in-node="0"><span class="ff1">Imposte di registro, ipotecaria e catastale:</span></b><span class="ff1"> si pagano in misura fissa, pari a </span><b data-path-to-node="11,1,0" data-index-in-node="79"><span class="ff1">200€ ciascuna</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="9"><!----></sup></b><span class="ff1">. &nbsp;</span><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div></li></ul><div>I requisiti fondamentali per ottenere il Bonus</div><div><span class="ff1">Per poter inserire la richiesta di agevolazione nell'atto notarile, devono essere rispettate tre categorie di requisiti:</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="10"><!----></sup> &nbsp;<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div><div>1. <span class="ff1">I requisiti dell'immobile (La categoria catastale)</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="11"><!----></sup></div><div><span class="ff1">Non tutte le case possono essere "prima casa".</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="12"><!----></sup> <span class="ff1">L'immobile deve essere a uso abitativo e </span><b data-path-to-node="16" data-index-in-node="88"><span class="ff1">non deve rientrare nelle categorie di lusso</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="13"><!----></sup></b>. &nbsp;<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div><ul data-path-to-node="17"><li><div><b data-path-to-node="17,0,0" data-index-in-node="0"><span class="ff1">Ammessi:</span></b><span class="ff1"> tutti gli immobili accatastati da A/2 ad A/7 (es. </span><span class="ff1">civili abitazioni, villini, appartamenti in condominio).</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="14"><!----></sup><span class="ff1"> &nbsp;</span><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div></li><li><div><b data-path-to-node="17,1,0" data-index-in-node="0"><span class="ff1">Esclusi:</span></b><span class="ff1"> le categorie </span><b data-path-to-node="17,1,0" data-index-in-node="22"><span class="ff1">A/1</span></b><span class="ff1"> (abitazioni di tipo signorile), </span><b data-path-to-node="17,1,0" data-index-in-node="58"><span class="ff1">A/8</span></b><span class="ff1"> (ville) e </span><b data-path-to-node="17,1,0" data-index-in-node="72"><span class="ff1">A/9</span></b><span class="ff1"> (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="15"><!----></sup><span class="ff1"> &nbsp;</span><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div></li><li><div><i data-path-to-node="17,2,0" data-index-in-node="0"><span class="ff1">Nota sulle pertinenze:</span></i><span class="ff1"> L'agevolazione spetta anche per l'acquisto di una pertinenza (es. </span><span class="ff1">un box C/6, una cantina C/2 o una tettoia C/7), purché destinata al servizio della casa e nel limite di una per ciascuna categoria.</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="16"><!----></sup><span class="ff1"> &nbsp;</span><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div></li></ul><div>2. <span class="ff1">Il requisito del Comune (La residenza)</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="17"><!----></sup></div><div><span class="ff1">L'immobile deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente </span><b data-path-to-node="19" data-index-in-node="71"><span class="ff1">ha già la propria residenza</span></b><span class="ff1"> anagrafica o in cui lavora.</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="18"><!----></sup> &nbsp;<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div><ul data-path-to-node="20"><li><div><span class="ff1">Se risiedi altrove, hai l'obbligo di </span><b data-path-to-node="20,0,0" data-index-in-node="37"><span class="ff1">trasferire la residenza nel nuovo Comune entro 18 mesi</span></b><span class="ff1"> dal rogito, pena la perdita dei benefici.</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="19"><!----></sup><span class="ff1"> &nbsp;</span><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div></li></ul><div>3. <span class="ff1">I requisiti personali (Cosa non devi possedere)</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="20"><!----></sup></div><div><span class="ff1">Il fisco richiede che tu non sia già "benestante" dal punto di vista immobiliare:</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="21"><!----></sup> &nbsp;<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div><ul data-path-to-node="23"><li><div><span class="ff1">Non devi essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) di un’altra casa nello </span><b data-path-to-node="23,0,0" data-index-in-node="90"><span class="ff1">stesso Comune</span></b><span class="ff1"> del nuovo acquisto.</span></div></li><li><div><span class="ff1">Non devi possedere, su </span><b data-path-to-node="23,1,0" data-index-in-node="23"><span class="ff1">tutto il territorio nazionale</span></b><span class="ff1">, un altro immobile acquistato in passato sfruttando le agevolazioni prima casa.</span><sup _ngcontent-ng-c2770499135="" data-turn-source-index="22"><!----></sup><span class="ff1"> &nbsp;</span><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></div></li></ul><blockquote data-path-to-node="24"><div><span class="ff1">💡 </span><b data-path-to-node="24,0" data-index-in-node="3"><span class="ff1">La deroga per chi vende:</span></b><span class="ff1"> Se possiedi già una "prima casa" ma decidi di comprarne una nuova, la legge ti permette di usufruire nuovamente dei bonus, a patto che tu ti impegni a </span><b data-path-to-node="24,0" data-index-in-node="179"><span class="ff1">vendere il vecchio immobile entro i termini di legge</span></b><span class="ff1"> dal nuovo acquisto.</span></div><div><div>Comprare casa è un percorso entusiasmante ma ricco di dettagli tecnici. Affidarsi a professionisti esperti ti mette al riparo da errori che potrebbero costarti caro.</div><div><b data-path-to-node="29" data-index-in-node="0">Stai cercando la tua prima casa?</b> Contattaci o vieni a trovarci in agenzia: ti guideremo passo dopo passo, dalla ricerca dell'immobile perfetto fino al rogito notarile!</div></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:53:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Immobili da donazione: vendere e comprare ora è più facile e sicuro]]></title>
			<author><![CDATA[Passionecasa immobiliare]]></author>
			<category domain="http://passionecasa.net/blog/index.php?category=Norme"><![CDATA[Norme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div _ngcontent-ng-c2327593738=""><message-content _ngcontent-ng-c2327593738="" _nghost-ng-c2699221482=""><div>Per anni, l’acquisto di una casa proveniente da una donazione è stato guardato con diffidenza da acquirenti e banche. Il motivo? Il rischio che gli eredi legittimari (come figli o coniugi del donante) potessero contestare l'atto e richiedere indietro l'immobile, anche dopo la vendita a un terzo in buona fede.</div><div>Questo ostacolo è stato finalmente superato. La <b data-path-to-node="4" data-index-in-node="48">Legge di Semplificazione (Legge n. 182)</b> ha introdotto una vera e propria svolta per il mercato immobiliare, eliminando i vecchi vincoli e rendendo la circolazione di questi beni rapida e sicura.</div><div>Cosa cambia in concreto?</div><div>La novità principale cancella la paura più grande di chi compra: <b data-path-to-node="6" data-index-in-node="65">l'azione di restituzione</b>.</div><div><ul><li><b data-path-to-node="7,0,0" data-index-in-node="0" class="fs14lh1-5">Tutela totale per chi acquista:</b><span class="fs14lh1-5"> Se acquistate un immobile di provenienza donativa, la casa resta vostra. Gli eredi che ritengono di essere stati danneggiati dalla donazione non potranno più riprendersi l'immobile dal nuovo proprietario.</span><br></li><li><b data-path-to-node="7,1,0" data-index-in-node="0" class="fs14lh1-5">Risarcimento solo in denaro:</b><span class="fs14lh1-5"> Il diritto degli eredi si trasforma in un credito esclusivamente economico. Se la donazione ha leso la loro quota di eredità, dovranno rivalersi sul donatario (chi ha ricevuto la donazione in origine) per ottenere una compensazione in denaro, senza coinvolgere l'acquirente.</span></li><li><b data-path-to-node="7,2,0" data-index-in-node="0" class="fs14lh1-5">Sblocco dei mutui bancari:</b><span class="fs14lh1-5"> Poiché il bene non è più a rischio di "sequestro" da parte degli eredi, le banche non hanno più riserve a concedere mutui su immobili donati. L'accesso al credito diventa immediato e privo delle costose polizze assicurative precedentemente richieste.</span>Un vantaggio per venditori e acquirentiQuesta riforma sblocca migliaia di immobili che prima rischiavano di restare "congelati" sul mercato.</li><li><b data-path-to-node="10,0,0" data-index-in-node="0" class="fs14lh1-5">Se dovete vendere</b><span class="fs14lh1-5"> una casa ricevuta in dono dai genitori, oggi potete farlo senza che l'immobile venga svalutato o etichettato come "rischioso".</span></li><li><b data-path-to-node="10,1,0" data-index-in-node="0" class="fs14lh1-5">Se state cercando casa</b><span class="fs14lh1-5">, potete valutare immobili con provenienza donativa in totale serenità, ampliando le vostre opportunità di scelta.</span><br></li></ul></div><div><blockquote data-path-to-node="11"></blockquote></div><div><b data-path-to-node="11,0" data-index-in-node="0">Il consiglio dell'esperto:</b> Anche se la legge rende tutto più semplice, ogni transazione richiede una verifica attenta della documentazione immobiliare e del regime transitorio legato alla data di apertura della successione.</div><div></div><div>La nostra agenzia è pronta ad assistervi in ogni fase, effettuando tutti i controlli ipotecari e notarili necessari per farvi vendere o comprare in totale sicurezza. Contattateci per una consulenza personalizzata!</div></message-content><!----></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:34:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Registrazione del contratto di locazione ecco quello che bisogna sapere]]></title>
			<author><![CDATA[Passionecasa immobiliare]]></author>
			<category domain="http://passionecasa.net/blog/index.php?category=Norme"><![CDATA[Norme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5"><b>Registrazione del contratto di locazione ecco quello che bisogna sapere</b></span></div><div><br></div><div>La registrazione dei contratti di locazione è un passaggio fondamentale per chi intende affittare un immobile. La registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria nei casi in cui la locazione abbia una durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno solare In Italia, infatti, la legge prevede l'obbligo di registrare i contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula. Ma quali sono le ragioni di tale obbligo e quali sono i passaggi da seguire per procedere alla registrazione? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla registrazione dei contratti di locazione.<div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5"><b>Perché registrare un contratto di locazione?</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5"><b><br></b></span></div><div>La registrazione del contratto di locazione rappresenta un'importante garanzia per il locatario, poiché consente di tutelarsi da eventuali frodi o sfratti illegittimi. In caso di mancata registrazione, infatti, il contratto non ha alcun valore legale e il locatore potrebbe richiedere il rilascio dell'immobile anche prima della scadenza prevista.</div><div>Inoltre, la registrazione del contratto rappresenta un'importante fonte di reddito per lo Stato, poiché comporta il pagamento dell'imposta di registro, calcolata in base alla durata del contratto e al canone di locazione.</div><div>Come registrare un contratto di locazione?</div><div>La registrazione del contratto di locazione può avvenire in diversi modi:</div><div>•	Online, tramite il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate: questo è il metodo più rapido ed efficiente, poiché consente di effettuare la registrazione direttamente da casa, senza doversi recare presso gli sportelli dell'Agenzia. Per utilizzare il servizio telematico, è necessario possedere un'identità digitale (SPID) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).</div><div>•	Presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate: in questo caso, è necessario presentarsi personalmente presso uno degli uffici dell'Agenzia e compilare il modulo di registrazione del contratto. In alternativa, è possibile effettuare la registrazione tramite un intermediario abilitato (ad esempio, un commercialista o un agente immobiliare).</div><div>•	Per corrispondenza: è possibile inviare il modulo di registrazione del contratto per posta raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, è necessario allegare una copia del contratto di locazione e il pagamento dell'imposta di registro.</div><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5"><b>Quali documenti sono necessari per la registrazione?</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5"><b><br></b></span></div><div>Per registrare un contratto di locazione, è necessario presentare i seguenti documenti:</div><div>•	Il modulo di registrazione del contratto, disponibile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o sul sito web dell'Agenzia stessa;</div><div>•	Una copia del contratto di locazione, firmata da entrambe le parti;</div><div>•	Una copia della carta di identità del locatore e del locatario;</div><div>•	Il pagamento dell'imposta di registro, calcolata in base alla durata del contratto e al canone di locazione.</div><div>•	Attestazione di Prestazione Energetica (APE). Infatti, in caso di registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate, l’APE è obbligatoria, pena sanzione</div><div><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5"><b>Quali sono i costi della registrazione?</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5"><b><br></b></span></div><div>I costi della registrazione del contratto di locazione dipendono dalla durata del contratto e dal canone di locazione. </div><div>La registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate prevede il pagamento di alcune imposte a carico di locatore e conduttore, in parti uguali. La prima è l’imposta di bollo, pari a 16 euro (per ogni 100 righe o 4 facciate del contratto), che va applicata su ogni copia del contratto da registrare. Nel caso di registrazione del contratto di locazione online presso l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo viene calcolata direttamente dal sistema.</div><div>La seconda è l’imposta di registro, che varia in base alla tipologia di immobile affittato. Per i contratti pluriennali, quando la tassa viene pagata, al momento della registrazione e per l’intera durata del contratto, questa è pari al 2% del corrispettivo complessivo. Se, invece, viene versata anno per anno, corrisponde al 2% del canone relativo a ciascuna annualità. Ovviamente, chi decide di versare l’imposta di registro per l’intera durata del contratto ha diritto ad uno sconto.</div><div><br></div><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5">Registrazione contratto di locazione con cedolare secca </b></div><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5"><br></b></div><div>Quando si decide di effettuare la registrazione del contratto di locazione con cedolare secca presso l’Agenzia delle Entrate, le procedure da seguire e le tempistiche da rispettare per l’operazione rimangono le stesse. L’unica cosa che cambia per coloro che effettuano presso l’Agenzia delle Entrate, la registrazione del contratto con cedolare secca è l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo.</div><div>Quando, tuttavia, l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; questo significa che imposta di bollo e di registro son dovute e non possono più essere rimborsate.</div><div>Cosa succede se si effettua la registrazione del contratto di locazione in ritardo?</div><div>Quando la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate viene effettuata in ritardo, locatore e conduttore incorrono in sanzioni dal punto di vista fiscale e civile. Alla mancata registrazione segue, infatti, la dichiarazione di nullità del contratto. Questa determina la possibilità per il conduttore di richiedere indietro i canoni pagati al locatore.</div><div><br></div><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5">Registrazione del contratto di locazione in ritardo</b><br></div><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5"><br></b></div><div>Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, queste variano in base al tempo trascorso dalla data della mancata registrazione del contratto. Secondo quanto previsto dall’art. 69 D.P.R. n.131/1986, l’omessa registrazione del contratto di locazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo di 200€, ridotta dal 60% al 120% nei casi in cui il ritardo non superi i 30 giorni. Ciononostante, la sanzione si riduce se si regolarizza la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate, godendo dell’istituto del ravvedimento operoso.</div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:49:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Regole condominiali: quali sono le più importanti]]></title>
			<author><![CDATA[Passionecasa immobiliare]]></author>
			<category domain="http://passionecasa.net/blog/index.php?category=Guide_immobiliari"><![CDATA[Guide immobiliari]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div class="imTACenter"><b class="fs24lh1-5">Regole condominiali: quali sono le più importanti</b></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Il regolamento condominiale è un insieme di norme e disposizioni che i condomini devono rispettare per garantire una buona convivenza e la gestione corretta degli spazi comuni. Tali norme sono regolate dal Codice Civile e raccolte all'interno del regolamento assembleare, che è obbligatorio per gli stabili in cui vivono più di dieci condomini.</div> &nbsp;<div>Il regolamento condominiale deve essere redatto in forma scritta e allegato al registro dei verbali di assemblea condominiale. In questo modo, tutti i condomini possono conoscere le disposizioni a cui attenersi per una buona convivenza. È importante sottolineare che </div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>-<b><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5">Il regolamento condominiale è obbligatorio solo dall’undicesimo condomino</span></b><span class="fs14lh1-5"> (mentre la presenza dell’amministratore di condominio è obbligatoria dal nono condomino). Tutta via negli stabili con un numero inferiore di inquilini il regolamento non è obbligatorio, ma ognuno ha la facoltà di richiedere la redazione di regole per la gestione delle parti comuni.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Tutti i condomini sono obbligati a rispettare le norme presenti nel regolamento condominiale. Nel caso in cui il proprietario di un immobile non abbia accettato le regole, nemmeno l'inquilino è tenuto ad osservarne il contenuto. Nel caso, invece, in cui il regolamento sia accettato dal proprietario ma l'inquilino non ne rispetti le norme, sarà il proprietario a doversi attivare nei suoi confronti, sino alla risoluzione del contratto, qualora venga reiterato un comportamento scorretto.</div> &nbsp;<div>Le regole condominiali sono diverse e possono variare da stabile a stabile, tuttavia ci sono alcune disposizioni che sono considerate più importanti e che i condomini dovrebbero rispettare in modo particolare. Innanzitutto, è importante rispettare le norme di pulizia e igiene degli spazi comuni, in modo da garantire la salute e il benessere di tutti gli inquilini. Inoltre, è necessario evitare di causare disturbo agli altri condomini, ad esempio evitando di fare rumore durante le ore notturne.</div> &nbsp;<div>Un'altra regola importante riguarda l'utilizzo degli spazi comuni. È necessario utilizzare i locali comuni in modo responsabile, evitando di occupare gli spazi in modo esclusivo o di lasciarli disordinati. Inoltre, è importante rispettare le regole riguardanti l'utilizzo degli ascensori, delle scale e dei parcheggi condominiali.</div> &nbsp;<div class="imTACenter"><b><span class="fs18lh1-5 ff1"><br></span></b></div><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5">Cosa contiene il regolamento condominiale</b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">All’interno del documento che raccoglie le regole condominiali si trovano alcuni dati uguali per tutti gli stabili e altri variabili, riferiti a specifiche esigenze. Vediamoli uno ad uno:</span></div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;</span><div><ul type="disc"><li><span class="fs14lh1-5"><b>indirizzo e nominativo dello stabile</b>, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;definito dai proprietari durante la prima assemblea condominiale, nella &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;quale viene redatto anche il regolamento condominiale;</span></li></ul><ul type="disc"><li><span class="fs14lh1-5"><b>dati catastali</b>, che &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;costituiscono la prima parte della descrizione dello stabile e lo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;identificano;</span></li></ul><ul type="disc"><li><span class="fs14lh1-5"><b>descrizione degli spazi interni</b>: numero &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delle unità abitative, dei piani, delle cantine e dei vani tecnici;</span></li></ul><ul type="disc"><li><span class="fs14lh1-5"><b>descrizione degli spazi esterni</b>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;giardini, cortili e posti auto;</span></li></ul><ul type="disc"><li><span class="fs14lh1-5"><b>descrizione degli spazi comuni</b>;</span></li></ul><ul type="disc"><li><span class="fs14lh1-5"><b>obblighi</b>: si riferiscono ad alcuni adempimenti del &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Codice civile – ad esempio comunicare la vendita di un immobile e le &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;generalità del nuovo proprietario – ma anche ad ulteriori regole che &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’assemblea può decidere di deliberare;</span></li></ul><ul type="disc"><li><span class="fs14lh1-5"><b>divieti</b>, ovvero norme di legge per la gestione &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;degli spazi comuni, come il divieto di sostare con auto e moto nel &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cortile. Anche in questa sezione possono essere inseriti ulteriori divieti &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non previsti dal Codice Civile ma stabiliti dall’assemblea;</span></li></ul><ul type="disc"><li><span class="fs14lh1-5"><b>obbligo di contribuzione</b>: si &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;riferisce al pagamento delle <span class="cf1">spese condominiali</span> la &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cui quota viene stabilita secondo determinati coefficienti per ciascuna &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unità immobiliare, espressa in <span class="cf1">millesimi</span> e riportata &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nelle tabelle millesimali.</span></li></ul></div> &nbsp;<div><b><span class="fs18lh1-5 ff1"><br></span></b></div><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5">La gestione di spazi e beni comuni</b></div> &nbsp;<div><b> </b></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5"><b>La gestione di spazi e beni comuni in un condominio</b> è normata dal Codice Civile italiano e si riferisce alle aree e ai beni che non risultano nella proprietà esclusiva di nessun condomino, ma sono a disposizione della comunità che abita lo stabile. Il regolamento condominiale li divide in tre gruppi: l’edificio, gli spazi comuni e le opere. L’edificio si riferisce a tutti gli spazi e i componenti che lo costituiscono, come le scale, i tetti, i portoni, i muri e i cortili. Gli spazi comuni comprendono parcheggi, portineria, sala condominiale o lavanderia, nel caso in cui fosse presente nello stabile. Le opere si riferiscono agli impianti e ai sistemi necessari alla comunità, come l’ascensore, i pozzi, il sistema centralizzato per la distribuzione del gas, quello per l’acqua e per l’energia, ma anche il sistema di ricezione televisiva centralizzato.</span></div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;</span><div><span class="fs14lh1-5">Ciascun condomino ha l’obbligo di prendersi cura di tutto quanto si considera in comune con gli altri e di non danneggiarlo. Nel caso in cui un condomino dovesse rovinare un bene o un locale condominiale, dovrà occuparsi di risarcire il danno. Inoltre, il Codice Civile prevede che l’amministratore di condominio possa applicare una sanzione per l’inosservanza delle norme contenute nel regolamento condominiale. La sanzione deve essere stabilita durante la prima assemblea condominiale, in fase di redazione del regolamento. L’amministratore, eletto dall’assemblea con un voto di maggioranza, è la persona incaricata di dover vigilare sul rispetto delle regole del condominio.</span></div> &nbsp;<div><b><span class="fs18lh1-5 ff1"><br></span></b></div><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5">Le regole condominiali per gli animali domestici</b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">Il regolamento condominiale non può vietare per legge ai condomini di possedere un animale domestico, a meno che ciò non sia stato stabilito dai proprietari dei singoli appartamenti all’interno del contratto di locazione o nel caso in cui tutti i condomini, al momento dell’acquisto degli immobili e dell’approvazione delle regole condominiali, votino all’unanimità il divieto di ingresso di animali nello stabile. Tuttavia, per la presenza di animali esotici o potenzialmente pericolosi per la comunità, è necessario discutere e approvare le regole per la convivenza. Le regole richiamano al buon senso e alla sicurezza: l’animale deve essere tenuto al guinzaglio e deve indossare la museruola se appartenente a una razza aggressiva nelle aree comuni. I proprietari dovranno verificare che l’animale non sporchi gli spazi comuni e, nel caso, provvedere alla pulizia. I danni apportati a cose o persone dagli animali ricadono, con responsabilità civile, sui proprietari, che dovranno farsi carico del risarcimento.</span></div> &nbsp;<div><b><span class="fs18lh1-5 ff1"><br></span></b></div><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5">Modifica del regolamento condominiale</b><b class="fs14lh1-5"> </b></div> &nbsp;<div><b> </b></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">Per la modifica del regolamento condominiale, o di una delle sue clausole, è necessaria la stessa maggioranza utilizzata per la sua approvazione. Se il regolamento è stato approvato all'unanimità, allora per la modifica serve il consenso unanime di tutti i condomini. Se invece il regolamento è stato approvato con una maggioranza, per modificare il regolamento assembleare è sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che costituiscano almeno 500 millesimi dell’edificio.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questa regola. Una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che le clausole di entrambi i tipi di regolamenti (contrattuale e regolamentare) hanno natura contrattuale solo quando limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni oppure quando attribuiscono ad alcuni condomini più diritti che ad altri. Se invece disciplinano soltanto l’uso dei beni comuni hanno natura regolamentare.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">In base a ciò, il regolamento condominiale contrattuale può essere modificato con una delibera assembleare adottata all’unanimità, nel caso in cui la modifica riguardi le clausole che incidono sui diritti soggettivi e sugli obblighi dei condomini. Se invece la clausola abbia natura regolamentare, cioè riguardi le modalità d’uso delle cose comuni, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi condominiali, può essere modificata a maggioranza, nonostante sia inserita in un regolamento contrattuale.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">In conclusione, per modificare il regolamento condominiale è necessario conoscere bene il tipo di regolamento e il contenuto delle clausole che si vogliono modificare. È importante ricordare che la modifica del regolamento può essere un processo lungo e complesso che richiede la collaborazione di tutti i condomini. Tuttavia, se la modifica è fatta correttamente, può portare a un miglioramento della convivenza condominiale e a una maggiore armonia all'interno dell'edificio.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs14lh1-5">In generale, rispettare le regole condominiali significa garantire una buona convivenza tra i condomini e una gestione corretta degli spazi comuni. Ciò contribuisce a creare un ambiente sereno e tranquillo in cui vivere, e a preservare il valore dell'immobile nel tempo.</b></div> &nbsp;<div> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 10:36:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[ESECUZIONI IMMOBILIARI RIFORMA CARTABIA COSA CAMBIA]]></title>
			<author><![CDATA[Passionecasa]]></author>
			<category domain="http://passionecasa.net/blog/index.php?category=Norme"><![CDATA[Norme]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">La "riforma Cartabia" in Italia ha introdotto alcune novità in materia di esecuzioni forzate. In particolare, le modifiche si concentrano sulle esecuzioni immobiliari. Una delle principali novità è l'uniformità della procedura in tutti i tribunali italiani, che in precedenza avevano prassi differenti. Con la riforma, la nomina contestuale del perito e del custode diventa parte integrante della procedura di esecuzione forzata. Inoltre, la perizia di stima e gli avvisi di vendita devono essere redatti secondo modelli standardizzati.<div><br></div><div>La riforma ha anche confermato e precisato le garanzie di conservazione del bene espropriato. Il debitore esecutato e la sua famiglia possono occupare l'immobile fino alla pubblicazione del decreto di trasferimento, ma se il debitore non garantisce la conservazione del bene o ostacola la visita degli ausiliari del giudice o di terzi interessati all'acquisto, l'immobile può essere liberato. Inoltre, il custode deve vigilare affinché il bene pignorato sia conservato e tutelato come farebbe un buon padre di famiglia.</div><div><br></div><div>La vera novità introdotta dalla riforma Cartabia in tema di esecuzioni immobiliari è l'introduzione della vendita diretta, già presente in altri ordinamenti come quello francese. Si tratta di un meccanismo che consente al debitore esecutato di evitare la messa in asta del proprio immobile tramite la presentazione di un'offerta irrevocabile d'acquisto da parte di un soggetto terzo, il cui prezzo offerto non deve essere inferiore al valore di stima del bene indicato in perizia. Questa possibilità si presenta come un'alternativa alla conversione del pignoramento, volta a consentire all'esecutato di evitare la messa all'asta del proprio immobile. Nel caso della vendita diretta, la somma da versare per bloccare l'esecuzione non è il debito complessivo, come avviene nella conversione del pignoramento, bensì il prezzo base d'asta indicato in perizia. Si noti che se il prezzo offerto è inferiore alla base d’asta, e se non viene integrato nel termine concesso dal Giudice, l’offerta viene dichiarata inammissibile.</div><div>Dal punto di vista del creditore, la vendita diretta può rappresentare un vantaggio, poiché gli consente di vendere il bene ad un prezzo che si avvicina al suo valore di mercato, senza dover attendere la data dell'asta. Tuttavia, occorre evidenziare che Il creditore può opporsi alla vendita diretta entro l’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 per disporre la vendita. In questo caso il Giudice dovrà ordinare la pubblicità dell’offerta irrevocabile e fissare il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell’offerta già presentata, con eventuale gara in caso di più offerte.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 17:40:00 GMT</pubDate>
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